Normativa di riferimento
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall’art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall’art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Sezione in aggiornamento
ANNO 2022
ANNO 2021
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ANNO 2019
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ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2014
- [PDF] 20 gennaio numero 1-17
- [PDF] 24 febbraio numero 18-48
- [PDF] 31 marzo numero 49-65
- [PDF] 7 maggio numero 66-75
ANNO 2013
- [PDF] 28 gennaio numero 1-6
- [PDF] 4 febbraio numero 7-19
- [PDF] 18 febbraio numero 20-41
- [PDF] 22 aprile numero 66-81
- [PDF] 3 giugno numero 82-98
- [PDF] 24 giugno numero 99-111
- [PDF] 29 luglio numero 112-128
- [PDF] 26 agosto numero 129-130
- [PDF] 9 settembre numero 131-138
- [PDF] 14 ottobre numero 139-155
- [PDF] 25 novembre numero 156-179