Non esiste una normativa di riferimento che indichi quale debba essere il contenuto dei timbri da apporre sulle ricette mediche.
“.. nulla (parentela, amicizia, timore di perdere il paziente, interesse economico) giustifica il discredito professionale derivante dalla violazione di basilari principi deontologici: la richiesta di una attestazione di compiacenza deve essere considerata da ogni medico come un insulto e come tale respinta con sdegno.“ (Maurizio Gentile)"
Art. 24 – Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. (Codice di Deontologia Medica, 2014)