Normativa di riferimento
Art. 15, c. 1-2, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita’ di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita’ professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e’ previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresi’ tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
Si pubblicano le informazioni relative ai conferimenti di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni all'OMCeO di Terni.
NOMINATIVI |
INCARICO ATTIVITÀ |
CURRICULUM VITAE |
BCL PARTNERS |
DPO – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 | |
STUDIO ASSOCIATO BARTOMEOLI & BARTOMEOLI | ASSISTENZA/CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALE | |
ING. CATIA QUIRINI | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | CV - Catia Quirini |
DR.SSA GIULIA PAOLOCCI | MEDICO COMPETENTE | CV - Giulia Paolocci |
AVV. DANIELE PROIETTI | CONSULENZA LEGALE AMMINISTRATIVA | CV - Daniele Proietti |
AVV. FLAVIO CORSINOVI | ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | CV - Flavio Corsinovi |
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