Che cosa è l'ECM
Nell’Ordinamento Italiano vige l’obbligo di formazione continua per tutti i professionisti sanitari. La formazione professionale e continua è strumento necessario per l’erogazione di prestazioni sanitarie conformi alle più moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai più elevati standard di qualità assistenziali, nell’interesse del paziente e della collettività. (Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017). Questo è stato ribadito anche dall’ art.19 del Codice di Deontologia Medica.
Manuale Sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario
Entrato in vigore il 1° gennaio 2019 mette nero su bianco i diritti e gli obblighi di medici e operatori in materia di ECM introducendo una serie di novità rilevanti.
Quanti crediti devono essere acquisiti
L’obbligo formativo è pari a 150 crediti per ogni triennio dei quali almeno il 40% deve essere acquisito in qualità di discente. Sono poi previste agevolazioni per eventuali esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I medici neo-laureati sono tenuti all'acquisizione dei crediti ECM a partire dall'anno successivo all'iscrizione all'Ordine (determinazione Commissione Nazionale Formazione Continua 4/12/2012).
Come si acquisiscono i crediti
L’acquisizione dei crediti può attuarsi attraverso formazione accredita (provider) e formazione individuale. La normativa non fissa limiti in percentuale per l’utilizzo delle diverse tipologie formative: quindi si potrà decidere di formarsi in maniera completamente Residenziale, oppure completamente A Distanza (FAD) o in modo misto. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà essere riconosciuto lo svolgimento di attività formative anche fuori dal territorio nazionale. In un’ottica di semplificazione e di agevolazione delle modalità di acquisizione dei crediti, viene confermato l’eliminazione del numero minimo e massimo di crediti annuali ottenibili (Delibera CNFC 7 luglio 2016).
Esenzioni ed Esoneri dall'obbligo ECM
La normativa ECM prevede ipotesi specifiche in cui il medico è esonerato o esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM. Da precisare che gli esoneri non interrompono lo svolgimento dell’attività professionale a differenza delle esenzioni. Giustificano l’esonero la frequenza di un corso di specializzazione universitario, di un dottorato di ricerca, di un master universitario, corso di formazione in medicina generale, corso di formazione manageriale e corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia. Sono invece cause di esenzione le situazioni che sospendono l’attività medica come congedo per maternità e paternità, adozione, aspettativa per gravi motivi familiari, assenza per malattia, permessi per gravi patologie, aspettativa per cooperazione sanitaria internazionale, richiamo alle armi, cariche pubbliche elettive, incarico di Direttore Sanitario o Generale e professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente. Sia l’esonero che l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS.
Professionisti Sanitari in Pensione
Il Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, al par. 4.2 “Esenzioni” prevede alla lettera o) l’esenzione per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.”
Guida per la gestione dell’esenzione CLICCANDO QUI
Che cosa è il COGEAPS
Il COGEAPS è il Consorzio fra tutte le professioni sanitarie coinvolte nel sistema ECM che ha il compito istituzionale di gestire la banca-dati dei crediti ECM conseguiti dai professionisti sanitari italiani. I Provider (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), una volta concluso l’evento formativo accreditato, sono obbligati (entro 90 giorni dalla fine dell’evento) a inviare al COGEAPS il flusso dei dati relativi ai partecipanti all'evento, in modo da alimentare la banca-dati del COGEAPS affinché sia costantemente aggiornata. Vi invitiamo quindi ad accedere tramite lo SPID all’area riservata del COGEAPS, al fine di monitorare e verificare la propria situazione ECM ed eventualmente inserire informazioni che solo l’interessato può dare sulla propria formazione individuale non erogata dal provider come crediti per attività di ricerca scientifica (pubblicazioni e sperimentazioni), autoformazione, tutoraggio individuale e formazione effettuata all'estero. L’interessato può inserire anche crediti mancanti per partecipazione ad eventi accreditati ma che non risultano registrati, ma solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider e tenendo conto anche del tempo utile al COGEAPS per il loro caricamento. Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all'Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio i dati archiviati dal COGEAPS.
Dossier Formativo
Sempre sul sito COGEAPS, ogni medico può attivare il proprio Dossier Formativo, Individuale e di Gruppo, dichiarando gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere che poi andrà riscontrato con gli eventi effettivamente frequentati. L’attivazione del Dossier Formativo è ad adesione volontaria e da diritto ad uno "sconto" di crediti.
Vademecum ECM
Vademecum operativo sugli obblighi ECM e sulla consultazione del portale Co.Ge.A.P.S. al fine di facilitarne l’operatività. A cura del dott. Alessandro Nisio Membro CAON della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC).
Il Medico Competente
I sanitari che esercitano l’attività di Medico Competente devono ottemperare a quanto previsto in materia di Formazione continua in Medicina dal Decreto 81/2008 che fissa il limite minimo del 70% dell’obbligo formativo nella disciplina “Medicina del Lavoro”, al fine di rimanere iscritti nell'elenco dei Medici Competenti presente presso il Ministero della Salute. Pertanto, se ad esempio l’obbligo formativo standard è di 150 crediti nel triennio, il Decreto 81 impone ai medici competenti di conseguire almeno 105 crediti (pari al 70%) nella disciplina “Medicina del lavoro”, nonché ottemperare all'obbligo formativo triennale.
[DOC] fac-simile-modello-autocertificazione-medico-competente.doc
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