Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24-7-2023 è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministro della salute definisce i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.
In particolare, i criteri e le modalità di cui all’art 1, comma 1, del suddetto decreto sono individuati nell'allegato A, che costituisce insieme all’allegato B, recante la segnaletica per i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, parte integrante del presente decreto. Secondo tale provvedimento “la collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l'utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i DAE sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza…Va pertanto valutata, in considerazione dell'afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, l'opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture: luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale; luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi; luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali; luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto; strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici; postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi; farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio; luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill …inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi: mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118; mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana ed al Dipartimento della protezione civile; mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi; ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario…”.
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato.
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