L’Agenzia delle Entrate ritiene che per svolgere l’attività di sostituzione del medico di medicina generale o di guardia medica sia necessario avere una partita Iva. Non è possibile quindi considerare queste attività come lavoro occasionale e farsi pagare con la ritenuta d’acconto.

A chiarirlo è stata la risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020: se hai una laurea, hai conseguito un’abilitazione e chiesto l’iscrizione a un Albo, le attività tipiche di quella professione non potranno mai essere considerate frutto di occasionalità. Dal punto di vista previdenziale nulla cambia. Il Regolamento del Fondo di previdenza generale dell’Enpam infatti parla chiaro: “Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale”. In pratica tutte le attività riconducibili alla professione medica sono comunque soggette alla Quota B, indipendentemente da come siano state inquadrate dal punto di vista fiscale.

Allegati:

pdf Risoluzione 41 del 15 07 2020