Vengono ampliate, con la Legge 6 maggio 2021, n. 61, le norme in materia di lavoro agile e di congedi e bonus baby-sitting per genitori e Stanziamento per la sostituzione del personale scolastico).
L’articolo 2, in primo luogo reintroduce per il periodo 13 marzo 2021-30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad un congedo straordinario con indennità.
Più in particolare, le fattispecie relative al lavoro agile e al congedo straordinario concernono, in alternativa tra i due genitori e con riferimento ad un figlio minore di anni sedici per il lavoro agile e minore di anni quattordici e convivente per il congedo, i periodi (relativi al medesimo figlio) di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto; si prescinde dall'età del figlio e si consente il cumulo del diritto al lavoro agile tra i due genitori, qualora le fattispecie suddette riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, o di disturbi specifici dell'apprendimento o di bisogni educativi speciali, nonché per il caso in cui i figli rientranti nelle suddette condizioni frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura; per il congedo, si prescinde dall'età del figlio e dal requisito della convivenza, qualora i casi sopra riportati riguardino figli in condizioni di disabilità grave.
Con riferimento ai figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre fino al 30 giugno 2021, il diritto, per uno dei due genitori, ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni (comma 5). Tutti i diritti summenzionati sono esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro (comma 7), ad eccezione di quelle fattispecie di diritto al lavoro agile (di cui al comma 1-bis) che prescindono, come detto, dall'età del figlio.
L'articolo in esame prevede altresì, per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ivi compreso il personale della polizia locale), impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), la possibilità di fruire - entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza - della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di anni quattordici, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto (comma 6). I benefici del congedo con indennità e del bonus suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021 (comma 8).
La possibilità di convertire il congedo parentale eventualmente fruito nel periodo 1° gennaio 2021-13 marzo 2021 nel congedo con indennità summenzionato è disciplinata dal comma 4.
Il presente articolo reca altre due disposizioni in materia di lavoro agile: una norma generale e a regime, relativa alla cosiddetta disconnessione del lavoratore (comma 1-ter); l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali (comma 8-bis) nella disciplina vigente che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave (il diritto è subordinato - ferma restando la nuova norma più specifica di cui al comma 1-bis del presente articolo 2 - alla condizione che nel nucleo familiare "non vi sia altro genitore non lavoratore" e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica). Il comma 9 prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 10,2 milioni di euro per il 2021 - al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario).
Fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio minore di 16 anni si riconosce, alternativamente all’altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte
del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque
avvenuto.
La misura massima del bonus è pari a 100 euro settimanali.
Il bonus è riconosciuto:
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e, come disposto con una modifica approvata dalla Camera, della polizia locale, impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica. Si ricorda che la richiamata circolare dell’INPS n. 58 del 14 aprile 2021 specifica che i richiamati lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali INPS non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, come disposto con una modifica approvata dalla Camera dei deputati, ove si è ampliato il novero delle categorie beneficiarie del bonus in esame (attraverso il riferimento alle professioni sanitarie e di assistente sociale).
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo con indennità per figli minori di 14 anni o di quello, privo di indennità, per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dei predetti congedi, o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal comma 1, anche lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile è alternativo tra i genitori.
Il diritto al lavoro agile può essere esercitato dai genitori anche per un medesimo periodo temporale.
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