Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2021, n. 61, è stata pubblicata la legge 12 marzo 2021, n. 29, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento è entrato in vigore il 13 marzo 2021.
Tale legge di conversione ha inserito nel decreto-legge n. 2/2021, dopo l’articolo 3, l’articolo 3- bis, che stabilisce una particolare disciplina con riferimento agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
Per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo del medesimo articolo, non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito.
Inoltre, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha stabilito che gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Pertanto, ai fini pensionistici, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, derivanti da detti incarichi, continuano a non trovare applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota 100).
Tenuto conto dei diversi effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dai redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti in relazione alle disposizioni di cui sopra, si deve ritenere l’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 quale norma speciale rispetto alla previsione, intervenuta successivamente, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021.
Pertanto, la previsione di tale ultima disposizione è residuale e soccorre nelle ipotesi in cui non sia possibile applicare la disposizione speciale.
Inoltre, si richiamano le disposizioni relative al reclutamento attraverso l’assunzione con contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione, di cui all’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020, e gli effetti dei relativi redditi sui trattamenti pensionistici.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni relative agli effetti pensionistici delle misure introdotte, in sede di conversione del decreto-legge n. 2/2021, dalla legge n. 29/2021 in materia di sospensione della pensione di vecchiaia a seguito di incarichi conferiti e connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 423 e 461, della legge n. 178/2020.
Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021
L’articolo 3-bis, entrato in vigore il 13 marzo 2021, prevede che: “In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito”.
Per effetto di quanto sopra, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti per fare fronte all’emergenza da COVID-19, l’INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Si fa presente che in caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 140 del 12 ottobre 2017) qualora alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.
Comunicazione all’INPS
Le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere alle Strutture Inps competenti territorialmente in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata delle medesime, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell’Istituto.
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-sanitari incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020.
L’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 27/2020, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, ha previsto, a decorrere dal 30 aprile 2020, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (c.d. quota 100).
Con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative in ordine alla disposizione sopra richiamata, riferita a incarichi conferiti per una durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
L’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100.
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo, gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti, secondo le modalità richiamate al paragrafo 3 della circolare n. 74/2020, di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.
Si ricorda, infine, che qualora il personale incaricato sia titolare di un trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. pensione ai precoci, il relativo trattamento non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.
In tali fattispecie, pertanto, nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico percepisca per tale periodo i predetti redditi, la pensione è sospesa dalla data di decorrenza di quest’ultima fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo, con conseguente recupero integrale, da parte dell’INPS, delle rate già erogate in tale periodo (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 99 del 2017).
Effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per la campagna vaccinale di cui all’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020
Lo stato di emergenza pandemica ha reso necessario, per lo svolgimento di alcune particolari attività volte al contenimento del contagio, il ricorso ad altre figure professionali; in particolare l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 ha previsto l’assunzione, con contratto a tempo determinato in somministrazione, di medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione.
Considerato che l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 non prevede fattispecie derogatorie alla disciplina di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente, con riferimento alle pensioni liquidate ai lavoratori precoci, ai titolari della cosiddetta pensione quota 100 e APE sociale, per il personale assunto con contratto in somministrazione, continua a trovare applicazione la normativa vigente in materia.
Pertanto, per tutte le suddette tipologie di prestazioni si fa rinvio alle diposizioni fornite dall’Istituto con riferimento all’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro dipendente.
Incompatibilità e incumulabilità dei trattamenti pensionistici di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo
Per tutte le tipologie di incarichi di cui alla presente circolare conferiti ai percettori di pensioni di inabilità, si fa presente che restano ferme le disposizioni normative in materia di incompatibilità con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, laddove la normativa di riferimento lo preveda, nonché quelle di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Leggi il documento completo e la circolare FNOMCeO n.70