(!) Attenzione, per informazioni fare riferimento alla notizia: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2.
È stato emanato il Decreto Legge n. 44 del 31 marzo 2021: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2”.
L'articolo 3 del DLL invita gli Ordini territoriali, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (vigente dall’1 aprile 2021), a trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di residenza, alle rispettive regioni o province autonome.
Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”. La suddetta trasmissione dovrà effettuarsi presso l’indirizzo pec della regione o della provincia autonoma.
L'articolo 4 prevede infatti che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
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